Acquisto, detenzione e denuncia
Un'arma da fuoco può essere acquistata, in armeria o da un privato, solo da maggiorenni con licenza di porto d'armi o nulla osta della questura. Gli stessi titoli servono per detenerla. Dopo l'acquisto si fa subito la denuncia di detenzione all'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio. In caso di cambio di residenza va rinnovata sempre.
- Il fucile si può prestare a un altro cacciatore con porto d'armi senza denuncia solo durante una partita di caccia o un turno di gara.
- Il comodato d'uso è ammesso, ma va denunciato al più presto, al massimo entro 2 o 3 giorni.
- Senza denuncia si possono tenere fino a mille cartucce a munizione spezzata, ma nessuna cartuccia a palla unica.
Il porto d'armi per uso caccia
È formato da un libretto, che identifica il titolare, e da una licenza, che abilita all'uso venatorio. Dura cinque anni e la validità di ogni anno dipende dal pagamento della tassa di concessione governativa. Consente di trasportare l'arma anche fuori dalla caccia se c'è un giustificato motivo, come riparazione o manutenzione.
L'arma va considerata sempre per quello che è: uno strumento che può essere estremamente pericoloso, da usare con cautela.
Tipi di arma
- Le armi lunghe da caccia si dividono in fucili ad anima liscia e fucili ad anima rigata (carabine).
- I combinati abbinano canne lisce e rigate; le armi a due canne rigate si chiamano express.
- Il semiautomatico a canna liscia ha una canna unica e un serbatoio con riduttore: un colpo in zona Alpi, due in pianura. In zona Alpi una carabina semiautomatica per il cinghiale può usare fino a cinque colpi.