Chi fa le regole e a chi appartiene la fauna
In materia di caccia legiferano sia lo Stato sia la Regione. La legge quadro nazionale è la L. 157/92, che si intitola "norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio": omeoterma significa a "sangue caldo", quindi mammiferi e uccelli. In Piemonte la legge di riferimento è la L.R. n. 5 del 2018.
La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato. La caccia non è un diritto: si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedono e hanno i requisiti di legge. Una volta abbattuta legittimamente, però, la selvaggina appartiene a chi l'ha cacciata.
La L. 157/92 non disciplina come fauna selvatica talpe, ratti, topi propriamente detti, nutrie e arvicole: per questo la nutria non rientra nel suo ambito di applicazione. L'ISPRA è l'organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per Stato, Regioni e Province.
Che cosa è esercizio di caccia
È esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica con i mezzi dell'art. 13 della L. 157/92. Anche vagare in cerca di selvaggina col fucile in spalla è caccia, persino con l'arma scarica ma fuori dal fodero. Non lo è invece uccidere per caso una lepre durante la falciatura: è un caso fortuito.
I mezzi consentiti sono fucile ad anima rigata e liscia, arco e falco. Anche per cacciare col falco serve la licenza di porto di fucile per uso caccia. Il cacciatore può portare inoltre gli arnesi da punta e da taglio utili alle esigenze venatorie, perché lo dice espressamente la legge.
Licenza, tesserino e assicurazione
- Il porto d'armi per uso caccia è rilasciato dal questore, che è anche l'autorità che lo sospende e lo revoca. Dopo il D.Lgs. 104/2018 dura cinque anni.